Articolo 20 - Protocollo della Legge 16 gennaio 2019, n. 7
Articolo 19Articolo 21
Versione
8 febbraio 2019
Art. 20.


Denuncia

1. Dopo due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo addizionale per una parte contraente, detta parte puo' denunciare in qualsiasi momento il presente protocollo addizionale mediante notifica scritta al depositario.
2. La denuncia prende effetto allo scadere di un anno a decorrere dalla data di ricevimento da parte del depositario o alla data posteriore specificata nella notifica della denuncia.
3. Si considera che la parte contraente che denuncia il protocollo, conformemente all'art. 39 dello stesso protocollo, denuncia anche il presente protocollo addizionale.

Entrata in vigore il 8 febbraio 2019
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