Art. 12.
Attuazione e relazione con la responsabilita' civile
1. Nel diritto interno le parti prevedono disposizioni legislative e regolamentari e procedure in materia di danno. Per dare attuazione a tale obbligo le parti prevedono misure di risposta conformemente al presente protocollo addizionale e, se del caso, possono:
a) applicare il vigente diritto interno, ivi incluse, laddove applicabili, le norme generali e le procedure in materia di responsabilita' civile;
b) applicare o elaborare norme e procedure in materia di responsabilita' civile specifiche a tale scopo; o
c) applicare o predisporre una combinazione di entrambe le soluzioni.
2. Allo scopo di prevedere adeguate norme e procedure nel diritto interno in materia di responsabilita' civile per danno a cose o persone associato al danno definito dall'art. 2, paragrafo 2, lettera b), le parti:
a) continuano ad applicare il vigente diritto interno generale in materia di responsabilita' civile;
b) elaborano e applicano o continuano ad applicare il diritto interno in materia di responsabilita' civile specificamente a tale scopo; o
c) elaborano e applicano o continuano ad applicare una combinazione di entrambe le soluzioni.
3. Nell'elaborare le norme in materia di responsabilita' civile come indicato ai precedenti paragrafi 1 e 2, lettere b) o c), le parti tengono conto tra altro, a seconda dei casi, dei seguenti elementi:
a) il danno;
b) le norme in materia di responsabilita', inclusa la responsabilita' oggettiva o la responsabilita' sulla base della colpa;
c) la designazione di un preciso soggetto responsabile, laddove appropriato;
d) il diritto di ricorso.
Attuazione e relazione con la responsabilita' civile
1. Nel diritto interno le parti prevedono disposizioni legislative e regolamentari e procedure in materia di danno. Per dare attuazione a tale obbligo le parti prevedono misure di risposta conformemente al presente protocollo addizionale e, se del caso, possono:
a) applicare il vigente diritto interno, ivi incluse, laddove applicabili, le norme generali e le procedure in materia di responsabilita' civile;
b) applicare o elaborare norme e procedure in materia di responsabilita' civile specifiche a tale scopo; o
c) applicare o predisporre una combinazione di entrambe le soluzioni.
2. Allo scopo di prevedere adeguate norme e procedure nel diritto interno in materia di responsabilita' civile per danno a cose o persone associato al danno definito dall'art. 2, paragrafo 2, lettera b), le parti:
a) continuano ad applicare il vigente diritto interno generale in materia di responsabilita' civile;
b) elaborano e applicano o continuano ad applicare il diritto interno in materia di responsabilita' civile specificamente a tale scopo; o
c) elaborano e applicano o continuano ad applicare una combinazione di entrambe le soluzioni.
3. Nell'elaborare le norme in materia di responsabilita' civile come indicato ai precedenti paragrafi 1 e 2, lettere b) o c), le parti tengono conto tra altro, a seconda dei casi, dei seguenti elementi:
a) il danno;
b) le norme in materia di responsabilita', inclusa la responsabilita' oggettiva o la responsabilita' sulla base della colpa;
c) la designazione di un preciso soggetto responsabile, laddove appropriato;
d) il diritto di ricorso.