Art. 1. 1. E' assegnato un contributo straordinario per l'anno 1993 alle regioni Liguria, di lire 75 miliardi, Piemonte, di lire 75 miliardi, Valle d'Aosta, di lire 30 miliardi, Lombardia, di lire 4 miliardi e di lire 16 miliardi per l'anno 1994, Toscana, di lire 7 miliardi e di lire 13 miliardi per l'anno 1994, Lazio, di lire 3,5 miliardi e di lire 1,5 miliardi per l'anno 1994, Friuli-Venezia Giulia, di lire 1,5 miliardi e di lire 3,5 miliardi per l'anno 1994, per provvedere alla realizzazione degli interventi urgenti conseguenti agli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 1993, nei comuni individuati con delibera delle rispettive giunte regionali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Versione
1 giugno 1994
1 giugno 1994