Art. 3. 1. Le disponibilita' di cui agli articoli 1 e 2 sono destinate, con decreto del presidente della regione, previa deliberazione della giunta, all'integrazione dei bilanci delle amministrazioni delle province, dei comuni ((, delle comunita' montane e della regione stessa)) per interventi urgenti di rispettiva competenza, diretti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumita' e relativi:
a) alla riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture viarie, idriche, idrauliche, fognarie, igienico-sanitarie;
b) alla realizzazione delle opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico della rete idrogeologica di competenza regionale nelle aree colpite;
c) al ristoro dei danni subiti da beni mobili dei privati cittadini ((...)) nel limite massimo del 30 per cento delle somme stanziate a favore delle regioni interessate.
2. Su richiesta degli enti di cui al comma 1 e' comunque consentito alle regioni disporre, con propria deliberazione e in casi specifici, che gli interventi di cui al medesimo comma siano realizzati a gestione diretta.
3. Ai fini di una considerazione unitaria dei danni e delle relative risorse finanziarie per le regioni Liguria, Piemonte, Lombardia e Toscana, relativamente alla tipologia degli interventi indicati nel presente articolo, i contributi di cui all'articolo 1 costituiscono integrazione dei finanziamenti gia' disposti con i decreti-legge 4 dicembre 1992, n. 471 , convertito dalla legge 1 febbraio 1993, n. 25, e 4 novembre 1992, n. 426 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 497 , e con la legge 23 dicembre 1992, n. 505 .
4. Ai fini del contributo straordinario di cui all'articolo 1 sono considerate le quote, rispettivamente, di lire 32 miliardi per la regione Liguria, lire 32 miliardi per la regione Piemonte e lire 11 miliardi per la regione Valle d'Aosta, a valere sulle disponibilita' di cui all' articolo 3, comma 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 , e per le medesime finalita', nonche' per la finalita' di sistemazione definitiva a carattere idraulico ed idrogeologico.
a) alla riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture viarie, idriche, idrauliche, fognarie, igienico-sanitarie;
b) alla realizzazione delle opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico della rete idrogeologica di competenza regionale nelle aree colpite;
c) al ristoro dei danni subiti da beni mobili dei privati cittadini ((...)) nel limite massimo del 30 per cento delle somme stanziate a favore delle regioni interessate.
2. Su richiesta degli enti di cui al comma 1 e' comunque consentito alle regioni disporre, con propria deliberazione e in casi specifici, che gli interventi di cui al medesimo comma siano realizzati a gestione diretta.
3. Ai fini di una considerazione unitaria dei danni e delle relative risorse finanziarie per le regioni Liguria, Piemonte, Lombardia e Toscana, relativamente alla tipologia degli interventi indicati nel presente articolo, i contributi di cui all'articolo 1 costituiscono integrazione dei finanziamenti gia' disposti con i decreti-legge 4 dicembre 1992, n. 471 , convertito dalla legge 1 febbraio 1993, n. 25, e 4 novembre 1992, n. 426 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 497 , e con la legge 23 dicembre 1992, n. 505 .
4. Ai fini del contributo straordinario di cui all'articolo 1 sono considerate le quote, rispettivamente, di lire 32 miliardi per la regione Liguria, lire 32 miliardi per la regione Piemonte e lire 11 miliardi per la regione Valle d'Aosta, a valere sulle disponibilita' di cui all' articolo 3, comma 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 , e per le medesime finalita', nonche' per la finalita' di sistemazione definitiva a carattere idraulico ed idrogeologico.