Adempimenti di enti e privati
Gli enti e i privati sono tenuti a richiedere ai comandi provinciali dei vigili del fuoco:
1) l'esame dei progetti di nuovi insediamenti industriali e civili soggetti al controllo di prevenzione incendi o dei progetti di modifiche o ampliamenti di quelli esistenti;
2) le visite per il controllo dell'esecuzione delle prescrizioni impartite;
3) le visite periodiche secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui agli articoli 2 e 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966 ;
4) le visite di collaudo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni per le attivita' indicate nelle tabelle A e B del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689 , ai sensi dell' art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 ;
5) ((NUMERO ABROGATO DAL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37))
Le richieste di approvazione dei progetti e quelle delle visite di controllo di cui sopra debbono essere inoltrate al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio e debbono essere corredate dalla idonea documentazione tecnico illustrativa necessaria. In particolare, per insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata, le richieste di cui al presente comma debbono essere corredate anche di studi analitici di sicurezza e di affidabilita' degli impianti di processo e dei sistemi di protezione.
Dopo il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui al successivo art. 17, il responsabile dell'attivita' e' tenuto ad osservare e a far osservare le limitazioni, i divieti e, in genere, le condizioni di esercizio indicate nel certificato stesso.
Il responsabile dell'attivita' per la quale e' stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi e' altresi' tenuto a curare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi, dei dispositivi e delle attrezzature espressamente finalizzati alla prevenzione incendi.
Le determinazioni dei comandanti provinciali dei vigili del fuoco sono atti definitivi.