Articolo 6 del Regolamento concernente norme sui servizi di prevenzione incendi
Articolo 5Articolo 7
Versione
4 settembre 1982
Art. 6.
Collegamenti con organismi nazionali


Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltreche' con i collegamenti di cui al precedente art. 5, programma, coordina e sviluppa l'attivita' di prevenzione incendi nei suoi aspetti interdisciplinari mediante la piu' ampia collaborazione con gli organismi nazionali competenti in materia, anche attraverso seminari, riunioni, iniziative didattiche, esercitazioni e dimostrazioni pratiche.
Entrata in vigore il 4 settembre 1982
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