Articolo 7 - Accordo della Legge 25 maggio 2016, n. 107
Articolo 6Articolo 8
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21 giugno 2016
ARTICOLO 7
Cooperazione tra la Mongolia e l'UE su principi, norme e standard
Le parti convengono di introdurre in Mongolia i principi, le norme e gli standard comuni europei e di collaborare per promuovere gli scambi di informazioni e di esperienze finalizzati all'introduzione e all'attuazione.
Le parti si sforzano di intensificare il dialogo e la cooperazione tra le rispettive autorita' sulle questioni attinenti alla standardizzazione che, come convenuto tra le parti, possono includere la creazione di un quadro di cooperazione atto a facilitare gli scambi di esperti, informazioni e competenze.
Entrata in vigore il 21 giugno 2016
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