ARTICOLO 18
Agevolazione degli scambi
Le parti condividono le esperienze e vagliano la possibilita' di semplificare le procedure di importazione, esportazione e transito e le altre procedure doganali, di garantire maggiore trasparenza dei regolamenti doganali e commerciali, di sviluppare la cooperazione doganale e meccanismi efficaci di assistenza amministrativa reciproca, nonche' di promuovere la convergenza di opinioni e le azioni comuni nell'ambito delle pertinenti iniziative internazionali, anche per quanto riguarda l'agevolazione degli scambi.
Agevolazione degli scambi
Le parti condividono le esperienze e vagliano la possibilita' di semplificare le procedure di importazione, esportazione e transito e le altre procedure doganali, di garantire maggiore trasparenza dei regolamenti doganali e commerciali, di sviluppare la cooperazione doganale e meccanismi efficaci di assistenza amministrativa reciproca, nonche' di promuovere la convergenza di opinioni e le azioni comuni nell'ambito delle pertinenti iniziative internazionali, anche per quanto riguarda l'agevolazione degli scambi.