Articolo 10 - Accordo della Legge 25 maggio 2016, n. 107
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21 giugno 2016
ARTICOLO 10
Principi generali

L'obiettivo principale della cooperazione allo sviluppo e' la riduzione della poverta', perseguendo gli obiettivi di sviluppo del millennio nel contesto dello sviluppo sostenibile e dell'integrazione nell'economia mondiale. Le parti convengono di mantenere un dialogo regolare sulla cooperazione allo sviluppo, in linea con le rispettive priorita' e con i settori di reciproco interesse.
2. Le strategie di cooperazione allo sviluppo delle parti mirano tra l'altro a:
a) promuovere lo sviluppo umano e sociale; b) conseguire una crescita economica sostenuta; c) promuovere la sostenibilita', la riqualifica e le migliori pratiche ambientali e la conservazione delle risorse naturali; d) prevenire e affrontare le conseguenze dei cambiamenti climatici; e) sostenere politiche e strumenti che favoriscano l'ulteriore integrazione nell'economia mondiale e nel sistema commerciale internazionale; f) avviare processi conformi alla dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti, al programma d'azione di Accra e ad altri impegni internazionali volti a migliorare l'erogazione e l'efficacia degli aiuti.
Entrata in vigore il 21 giugno 2016
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