Articolo 44 - Accordo della Legge 25 maggio 2016, n. 107
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21 giugno 2016
ARTICOLO 44
Energia

1. Le parti si sforzano di intensificare la cooperazione nel settore dell'energia al fine di:
a) aumentare la sicurezza energetica, anche diversificando l'approvvigionamento energetico e sviluppando nuove forme di energia sostenibili, innovative e rinnovabili, tra cui i biocarburanti e la biomassa, l'energia eolica e solare e la produzione di energia idroelettrica; sostenere l'elaborazione di quadri strategici atti a creare le condizioni favorevoli per gli investimenti e a garantire pari condizioni concorrenziali in materia di energie rinnovabili e la loro integrazione nei pertinenti settori strategici; b) razionalizzare l'impiego di energia dal punto di vista tanto della domanda che dell'offerta, promuovendo l'efficienza energetica a livello di produzione, trasporto, distribuzione e consumo finale; c) promuovere l'applicazione di norme riconosciute a livello internazionale in materia di sicurezza nucleare, non proliferazione e controlli di sicurezza; d) incentivare il trasferimento di tecnologia finalizzato alla produzione e all'uso sostenibili di energia; e) potenziare la capacita' e incentivare gli investimenti in questo settore in base a regole trasparenti, non discriminatorie e compatibili con il mercato.
A tal fine, le parti convengono di incentivare i contatti e la ricerca congiunta a reciproco vantaggio, in particolare mediante i pertinenti ambiti regionali e internazionali. Con riferimento all'articolo 43 e alle conclusioni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (WSSD) svoltosi a Johannesburg nel 2002, le parti prendono atto della necessita' di esaminare i collegamenti fra l'accesso ai servizi energetici a prezzi abbordabili e lo sviluppo sostenibile. Queste attivita' possono essere sostenute in collaborazione con l'iniziativa per l'energia dell'Unione europea varata in occasione del WSSD.
Gli scambi di materiali nucleari saranno svolti in conformita' delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica. Se necessario, questi scambi sono soggetti alle dispozioni di un accordo specifico da concludere tra la Comunita' europea dell'energia atomica e la Mongolia.
Entrata in vigore il 21 giugno 2016
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