Articolo 9 - Accordo della Legge 25 maggio 2016, n. 107
Articolo 8Articolo 10
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21 giugno 2016
ARTICOLO 9
Cooperazione regionale e bilaterale

Per ciascun settore oggetto di dialogo e di cooperazione a norma del presente accordo, e ponendo il debito accento sulle questioni che rientrano nella cooperazione bilaterale, le parti concordano di svolgere le attivita' pertinenti a livello bilaterale o regionale o combinando i due livelli. Nella scelta del livello adeguato, le parti cercheranno di ottimizzare l'impatto su tutte le parti interessate e di favorirne la massima partecipazione, sfruttando al meglio le risorse disponibili, tenendo conto della realizzabilita' politica e istituzionale e garantendo coerenza con altre attivita' che vedono coinvolte l'Unione europea e gli altri partner dell'ASEM.
Le parti possono eventualmente decidere di estendere il sostegno finanziario alle attivita' di cooperazione nei settori contemplati dall'accordo o a esso connessi, conformemente alle rispettive procedure e risorse finanziarie.
Entrata in vigore il 21 giugno 2016
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