Articolo 31 - Accordo della Legge 25 maggio 2016, n. 107
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21 giugno 2016
ARTICOLO 31
Cooperazione in materia di migrazione

Le parti istituiscono una cooperazione volta a prevenire l'immigrazione clandestina e la presenza irregolare dei loro cittadini nel territorio dell'altra Parte.
Nell'ambito della cooperazione volta a prevenire l'immigrazione clandestina, le parti convengono di riammettere, senza ritardi indebiti, i propri cittadini che non soddisfano, o non soddisfano piu', le condizioni in vigore per l'ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio dell'altra parte. A tal fine, le parti forniranno ai propri cittadini documenti d'identita' adeguati. Se la persona da riammettere non e' in possesso di alcun documento o non dispone di altre prove a tal fine, le rappresentanze diplomatiche e consolari competenti dello Stato membro interessato o della Mongolia, su richiesta della Mongolia o dello Stato membro interessato, dispongono quanto necessario per interrogare la persona da riammettere al fine di accertarne la cittadinanza.
L'UE contribuira' finanziariamente all'applicazione di questa intesa mediante gli strumenti di cooperazione bilaterale pertinenti.
Le parti convengono di negoziare, su richiesta di una di esse, un accordo tra l'UE e la Mongolia che disciplini gli obblighi specifici in materia di riammissione dei loro cittadini, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi.
Entrata in vigore il 21 giugno 2016