Articolo 8 - Accordo della Legge 25 maggio 2016, n. 107
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21 giugno 2016
ARTICOLO 8
Cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali

Le parti si impegnano a scambiare opinioni e a collaborare nell'ambito di sedi e organizzazioni regionali e internazionali come le Nazioni Unite e le agenzie, i programmi e gli organismi competenti delle Nazioni Unite, l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il trattato di amicizia e di cooperazione e la riunione Asia-Europa (ASEM).
Le parti convengono inoltre di promuovere la cooperazione tra gruppi di riflessione, universita', organizzazioni non governative e media nei settori contemplati dal presente accordo. Detta cooperazione puo' comprendere, in particolare, l'organizzazione di programmi di formazione, workshop e seminari, scambi di esperti, studi e altre azioni concordate tra le parti.
Entrata in vigore il 21 giugno 2016
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