Articolo 23 - Accordo della Legge 25 maggio 2016, n. 107
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21 giugno 2016
ARTICOLO 23
Appalti pubblici

Le parti mirano a definire norme procedurali, comprese opportune disposizioni sulla trasparenza e sui ricorsi, a sostegno della creazione di un sistema efficace in materia di appalti pubblici che promuova il miglior rapporto qualita' prezzo nelle commesse pubbliche e agevoli il commercio internazionale.
Le parti si adoperano per garantire l'apertura reciproca dei propri mercati degli appalti pubblici, nella prospettiva di un reciproco vantaggio.
Entrata in vigore il 21 giugno 2016
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