Articolo 24 del Decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415
Articolo 23Articolo 25
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1 settembre 1996
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Versione
1 luglio 1998
Art. 24. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58)) ((2)) ----------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera m)) che il presente articolo e' abrogato, ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi dello stesso D.Lgs. 58/1998 .
Entrata in vigore il 1 luglio 1998
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