Articolo 60 del Decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415
Articolo 59Articolo 61
Versione
1 settembre 1996
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Versione
1 luglio 1998
Art. 60. SIM, societa' fiduciarie e banche gia' autorizzate 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58)) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58)) .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58)) .
4. Le societa' fiduciarie che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono iscritte nella sezione speciale dell'albo previsto dall' articolo 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 , devono introdurre nella denominazione sociale le parole "societa' di intermediazione mobiliare" entro novanta giorni. Esse continuano a prestare il servizio di gestione di portafogli d'investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, e sono iscritte di diritto in una sezione speciale dell'albo previsto dall'articolo 9; non possono essere autorizzate a svolgere servizi di investimento diversi da quello di gestione di portafogli di investimento a meno che non cessino di operare mediante intestazione fiduciaria. Dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo, le stesse sono soggette alle norme del presente decreto e non si applicano la legge 23 novembre 1939, n. 1966 e il decreto legge 5 giugno 1986, n. 233 , convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 1986, n. 430 .
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58)) .
Entrata in vigore il 1 luglio 1998
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