Articolo 19 del Decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415
Articolo 18Articolo 20
Versione
1 settembre 1996
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Versione
1 luglio 1998
Art. 19. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
Entrata in vigore il 1 luglio 1998
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