Articolo 5 del Decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9
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18 febbraio 2022
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17 aprile 2022
Art. 5. (( (Disposizioni finanziarie). )) (( 1. Dall'attuazione del presente decreto, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 2-bis a 2-quinquies, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 2, commi da 2-bis a 2-quinquies, del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa ))
Entrata in vigore il 17 aprile 2022
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