Articolo 4 del Decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9
Articolo 2 bisArticolo 5
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18 febbraio 2022
Art. 4. Clausola di salvaguardia 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Entrata in vigore il 18 febbraio 2022
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