Articolo 7 del Regolamento del Regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369
Articolo 6Articolo 8
Versione
15 agosto 1928

Art. 7.

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, rappresentante dell'Opera di previdenza, a mezzo del tesoriere centrale o delle Sezioni di Regia tesoreria provinciale, riceve i fondi in numerario di spettanza dell'Opera stessa.

Le somme cosi' introitate sono, a seconda delle esigenze del servizio di cassa, versate nel conto corrente infruttifero, istituito tra il Tesoro dello Stato e gl'Istituti di previdenza per far fronte ai pagamenti da effettuarsi dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale, o restano presso la Tesoreria centrale per i pagamenti da farsi dalla medesima.

I fondi disponibili sono temporaneamente versati nel conto corrente fruttifero istituito pure tra il Tesoro dello Stato e gli Istituti di previdenza, con le stesse modalita' e norme che regolano il conto corrente fruttifero fra la Cassa depositi e il Tesoro dello Stato.

Entrata in vigore il 15 agosto 1928