Articolo 2 del Regolamento del Regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369
Articolo 1Articolo 3
Versione
15 agosto 1928

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza esercita, nell'interesse dell'Opera di previdenza, tutte le attribuzioni inerenti alla sua istituzione e riguardanti la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, l'impiego dei fondi ed in genere la gestione del patrimonio dell'Opera di previdenza.

Entrata in vigore il 15 agosto 1928
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