Art. 2.
Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza esercita, nell'interesse dell'Opera di previdenza, tutte le attribuzioni inerenti alla sua istituzione e riguardanti la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, l'impiego dei fondi ed in genere la gestione del patrimonio dell'Opera di previdenza.