Articolo 2 del Decreto 21 maggio 2010, n. 123
Articolo 1Articolo 3
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18 agosto 2010
Art. 2. Compiti istituzionali 1. L'Istituto svolge attivita' di ricerca, consulenza strategica, assistenza tecnico-scientifica, sperimentazione e controllo, conoscitiva, di monitoraggio e valutazione, nonche' di informazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversita' marina e terrestre e delle rispettive colture, nonche' alla tutela della natura e della fauna omeoterma, esercitando le funzioni gia' di competenza dell'APAT, dell'ICRAM e dell'INFS.
2. Con riferimento alle attivita' di cui al comma precedente, l'Istituto promuove, anche attraverso il Consiglio federale di cui all'articolo 15 del presente regolamento, lo sviluppo del sistema nazionale delle Agenzie e dei controlli in materia ambientale di cui cura il coordinamento, e garantisce l'accuratezza delle misurazioni e il rispetto degli obiettivi di qualita' e di convalida dei dati anche attraverso l'approvazione di sistemi di misurazione, l'adozione di linee guida e l'accreditamento dei laboratori.
Entrata in vigore il 18 agosto 2010
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