Articolo 6 del Decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8
Articolo 5Articolo 7
Versione
28 gennaio 1985
Art. 6.
Gli articoli 11, primo comma, della legge 29 giugno 1977, n. 349 , e 8, sesto comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 , vanno intesi nel senso che fino a quando siano divenute efficaci le nuove tariffe previste dalle convenzioni nazionali uniche contemplate nella legge 29 giugno 1977, n. 349 , ai medici, farmacisti e appartenenti alle categorie sanitarie ausiliarie convenzionati con gli enti mutualistici sono dovuti corrispettivi in misura pari a quella risultante dall'ultima convenzione da ciascun ente stipulata con le categorie professionali prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , da intendersi prorogata fino alle sopraindicate convenzioni nazionali uniche, senza aumenti o adeguamenti di alcun genere. Sono comunque irripetibili le somme gia' corrisposte sulla base di diverse interpretazioni delle disposizioni sopra indicate.
Entrata in vigore il 28 gennaio 1985
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente