Articolo 1 del Decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8
Articolo 2
Versione
28 gennaio 1985
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Versione
30 marzo 1985
Art. 1. 1. Il primo e secondo comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 , sono cosi' sostituiti:
"Nei limiti dei disavanzi delle unita' sanitarie locali accertati al 31 dicembre 1983, verificati dai revisori dei conti ai sensi del secondo comma dell'articolo 18 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 , i tesorieri delle unita' sanitarie locali sono autorizzati - anche in deroga al disposto dell'articolo 50, primo comma, punto 9), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , ed alle proprie norme statutarie - a provvedere al pagamento in anticipazione delle partite debitorie verso i fornitori, i medici, le farmacie, le strutture convenzionate, il ((personale in servizio e in quiescenza delle)) unita' sanitarie medesime, anche per quanto attiene all'attuazione dello accordo unico nazionale di lavoro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 , nonche' verso gli assistiti per i rimborsi relativi a prestazioni erogate in forma indiretta. Le partite debitorie derivanti da determinazioni o da revisione di prezzi, tariffe o diarie per contratti o convenzioni ed afferenti agli anni 1983 e precedenti, si considerano giunte a scadenza entro il 31 dicembre 1983 purche' le deliberazioni relative, di competenza delle unita' sanitarie locali o delle regioni, siano state adottate entro lo stesso termine e sempre nei limiti del disavanzo accertato al 31 dicembre 1983.
Il pagamento in anticipazione di cui al comma precedente puo' aver luogo solo a fronte di mandati di pagamento accompagnati da apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del comitato di gestione e certificata dal collegio dei revisori, da cui risulti che trattasi di pagamenti riferiti esclusivamente a debiti per i quali sia giunto a scadenza entro il 31 dicembre 1983 il termine ultimo di pagamento. I debiti che vengono a scadenza nell'esercizio 1984, ancorche' sorti negli esercizi precedenti, fanno carico alle dotazioni di cassa dell'anno 1984".
2. La lettera a) del sesto comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 , e' cosi' sostituita:
"a) al pagamento delle partite debitorie verso i fornitori, i medici, le farmacie, le strutture convenzionate, il ((personale in servizio e in quiescenza delle)) unita' sanitarie locali, anche per quanto attiene all'attuazione dell'accordo unico nazionale di lavoro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 , nonche' verso gli assistiti per i rimborsi relativi a prestazioni erogate in forma indiretta, di cui al primo comma, non pagate dai tesorieri".
3. Il quinto comma dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 , e' abrogato.
Entrata in vigore il 30 marzo 1985
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