Art. 284.
I Comuni possono cedere in appalto la riscossione delle imposte di consumo.
Gli appalti, per i Comuni delle classi A, B, C, D, E,F e G e nei consorzi dei Comuni, debbono essere conferiti esclusivamente mediante aggio sull'ammontare delle riscossioni lorde.
Nei Comuni delle classi II e I gli appalti possono essere conferiti a canone fisso o ad aggio, salvo quanto e' stabilito per il consorzio degli esercenti dagli articoli 89 del T. U. e 338 e seguenti del presente regolamento.
Gli appalti hanno di regola la durata di cinque anni e si fanno secondo le norme stabilito dal T. U. della legge comunale e provinciale e con l'osservanza delle disposizioni contenute nel T. U. e nel presente regolamento.
I Comuni possono cedere in appalto la riscossione delle imposte di consumo.
Gli appalti, per i Comuni delle classi A, B, C, D, E,F e G e nei consorzi dei Comuni, debbono essere conferiti esclusivamente mediante aggio sull'ammontare delle riscossioni lorde.
Nei Comuni delle classi II e I gli appalti possono essere conferiti a canone fisso o ad aggio, salvo quanto e' stabilito per il consorzio degli esercenti dagli articoli 89 del T. U. e 338 e seguenti del presente regolamento.
Gli appalti hanno di regola la durata di cinque anni e si fanno secondo le norme stabilito dal T. U. della legge comunale e provinciale e con l'osservanza delle disposizioni contenute nel T. U. e nel presente regolamento.