Articolo 284 del Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
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Versione
9 luglio 1936
Art. 284.

I Comuni possono cedere in appalto la riscossione delle imposte di consumo.

Gli appalti, per i Comuni delle classi A, B, C, D, E,F e G e nei consorzi dei Comuni, debbono essere conferiti esclusivamente mediante aggio sull'ammontare delle riscossioni lorde.

Nei Comuni delle classi II e I gli appalti possono essere conferiti a canone fisso o ad aggio, salvo quanto e' stabilito per il consorzio degli esercenti dagli articoli 89 del T. U. e 338 e seguenti del presente regolamento.

Gli appalti hanno di regola la durata di cinque anni e si fanno secondo le norme stabilito dal T. U. della legge comunale e provinciale e con l'osservanza delle disposizioni contenute nel T. U. e nel presente regolamento.


Entrata in vigore il 9 luglio 1936
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