Art. 40.
Sono considerate opifici industriali, agli effetti dell'esenzione dalla imposta di consumo di cui all'art. 30, n. 6 del T. U.:
a) tutte le costruzioni o parti di costruzioni:
destinate ad un'industria o manifattura esercitata per mezzo di meccanismi o apparecchi inamovibili per necessaria infissione, allo scopo di modificare, trasformare ed adattare materie prime;
o formate in guisa da avere una permanente destinazione industriale, come impianti per acquedotti, per la produzione del gas-luce e dell'energia elettrica, forni, fonderie, fornaci da laterizi, centrali elettriche, telefoniche, radiofoniche e simili;
b) le costruzioni galleggianti, come mulini natanti, chiatte per draghe e grue, e simili, anche se assicurate a punti fissi del suolo.
Sono da ritenersi come parte dell'opificio anche i locali inservienti ed annessi al medesimo, compresi quelli per ricovero di operai.
Sono considerate opifici industriali, agli effetti dell'esenzione dalla imposta di consumo di cui all'art. 30, n. 6 del T. U.:
a) tutte le costruzioni o parti di costruzioni:
destinate ad un'industria o manifattura esercitata per mezzo di meccanismi o apparecchi inamovibili per necessaria infissione, allo scopo di modificare, trasformare ed adattare materie prime;
o formate in guisa da avere una permanente destinazione industriale, come impianti per acquedotti, per la produzione del gas-luce e dell'energia elettrica, forni, fonderie, fornaci da laterizi, centrali elettriche, telefoniche, radiofoniche e simili;
b) le costruzioni galleggianti, come mulini natanti, chiatte per draghe e grue, e simili, anche se assicurate a punti fissi del suolo.
Sono da ritenersi come parte dell'opificio anche i locali inservienti ed annessi al medesimo, compresi quelli per ricovero di operai.