Articolo 40 del Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Articolo 39Articolo 41
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9 luglio 1936
Art. 40.

Sono considerate opifici industriali, agli effetti dell'esenzione dalla imposta di consumo di cui all'art. 30, n. 6 del T. U.:

a) tutte le costruzioni o parti di costruzioni:

destinate ad un'industria o manifattura esercitata per mezzo di meccanismi o apparecchi inamovibili per necessaria infissione, allo scopo di modificare, trasformare ed adattare materie prime;

o formate in guisa da avere una permanente destinazione industriale, come impianti per acquedotti, per la produzione del gas-luce e dell'energia elettrica, forni, fonderie, fornaci da laterizi, centrali elettriche, telefoniche, radiofoniche e simili;

b) le costruzioni galleggianti, come mulini natanti, chiatte per draghe e grue, e simili, anche se assicurate a punti fissi del suolo.

Sono da ritenersi come parte dell'opificio anche i locali inservienti ed annessi al medesimo, compresi quelli per ricovero di operai.


Entrata in vigore il 9 luglio 1936
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