Articolo 254 del Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Articolo 253Articolo 255
Versione
9 luglio 1936
Art. 254.

Gli impiegati addetti alla riscossione e gli agenti di vigilanza devono essere muniti di apposita patente che e' rilasciata dal podesta', dopo che le deliberazioni di nomina abbiano riportato il visto di esecutivita' prescritto dall'art. 97 del T. U. della legge comunale e provinciale.

Detti impiegati ed agenti devono portare un abito uniforme od almeno un distintivo stabilito dall'amministrazione per il loro facile riconoscimento, e devono sempre portare nell'esercizio delle loro funzioni la suddetta patente, che deve essere restituita, in caso di cessazione dal servizio, al Comune il quale ne da' avviso al pubblico. Tuttavia, qualora siano comandati per servizi speciali possono essere dispensati dal portare la divisa o il distintivo, ed in tal caso devono esser muniti di apposito documento di riconoscimento.

La divisa o i distintivi per detti impiegati ed agenti devono essere previamente sottoposti all'approvazione dei comandanti delle Divisioni militari territoriali.

Gli agenti addetti alla vigilanza, limitatamente al tempo in cui si trovano in servizio, possono portare armi lecite, senza bisogno di licenza dell'autorita' di pubblica sicurezza.
Entrata in vigore il 9 luglio 1936
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