Articolo 47 del Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Articolo 46Articolo 48
Versione
9 luglio 1936
Art. 47.

La liquidazione di cui all'art. 39 del T. U. si effettua definitivamente a lavoro ultimato in base ad accertamenti e rilievi di un tecnico delegato dal Comune. Del sopraluogo del tecnico deve essere dato preavviso al proprietario della costruzione almeno cinque giorni prima.

Gli accertamenti e la liquidazione della imposta si notificano al debitore a mezzo degli agenti delle imposte di consumo che ne fanno referto, e contro il risultato dei medesimi l'interessato puo' produrre ricorso al podesta' nel termine di trenta giorni.

Trascorso tale termine, senza che l'interessato, abbia prodotto ricorso o in base alla decisione del podesta' quando vi sia stato ricorso, l'ufficio spedisce al, debitore l'avviso di pagamento dell'imposta da effettuarsi nel termine di dieci giorni.

L'avviso di pagamento obbliga senz'altro il debitore, che, in caso di mora, e escusso con le norme incitiate nel successivo art. 188 del presente regolamento, oltre l'applicazione della Indennita' di suora prevista nell'art. 45 del T. U. dopo trascorsi dieci giorni dalla costituzione in mora.

Con lo stesso procedimento sono recuperate anche le somme dovute e, in tutto o in parte, non pagate alle scadenze stabilite per contributo a' sensi del precedenti articoli 37 e 38.

I Comuni hanno facolta' di stabilire nei propri regolamenti che il pagamento dell'imposta, escluso il contributo di cui al comma precedente, abbia luogo ratealmente durante il progresso della costruzione.
Entrata in vigore il 9 luglio 1936
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