Articolo 34 del Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
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Versione
9 luglio 1936
Art. 34.

L'Imposta di cui all'art. 39 del T. U. si applica a tutti materiali impiegati nella costruzione di edifici nuovi o in notevoli rifacimenti di edifici gia' esistenti, e si liquida a fabbrica o lavoro ultimato.

L'imposta si applica altresi' al materiali impiegati nelle opere di riparazione eccedenti quelle ordinarie previste nell' art. 1604 del Codice civile .

Si considera edificio qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo od assicurata permanentemente alle rive, nonche' ogni altra costruzione edilizia che abbia carattere di stabilita', comprese le opere d'arte stradali, portuali e simili.

Per edificio nuovo s'intende non soltanto un edificio costruito dalle fondamenta, ma anche qualsiasi ampliamento, sopralzo o ricostruzione totale di un edificio esistente.

Per notevole rifacimento s'intende qualsiasi ricostruzione parziale di un edificio esistente, nonche' qualunque variazione al numero, alla disposizione ed alla consistenza del locali, ed in genere ogni altra opera d'innovazione o di modifica, sempre quando tali rifacimenti importino un volume eccedente cinque metri cubi di costruzione effettiva piena.

L'imposta e' dovuta dal proprietario dell'edificio e in solido con esso dai suoi successori od aventi causa, nel limiti della responsabilita' a ciascuno di essi spettante a norma di legge.


Entrata in vigore il 9 luglio 1936
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