Art. 2. Acquisizione di contributi privati e pubblici 1. Il prefetto di Venezia e', altresi', autorizzato ad aprire e gestire apposito conto corrente presso un istituto bancario ove far affluire contributi pubblici e privati per la ricostruzione e la rimessa in pristino del teatro "La Fenice". Nella gestione dei contributi, il prefetto deve evitare duplicazioni e sovrapposizioni di interventi a qualsiasi titolo disposti per le medesime finalita' e, ai fini della rendicontazione delle spese, osserva le vigenti disposizioni di cui all' articolo 13 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363 , cosi' come sostituito dall' articolo 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 .
Versione
6 giugno 1996
6 giugno 1996
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- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/12/2016, n. 5551Provvedimento: […] Invero, non risulta affatto che a seguito dell'evento disastroso del 23 gennaio 1996 il Sindaco di OL sia stato nominato Commissario per la gestione dell'emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, nr. 225, o di altre norme analoghe; risulta invece che il compito di procedere alla messa in sicurezza ed alla risistemazione della zona interessata dal disastro gli fu attribuito direttamente dalla legge, e precisamente dall'art. 2 del decreto-legge 3 giugno 1996, nr. 310, convertito in legge 29 luglio 1996, nr. 401.Leggi di più...
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