Articolo 12 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655
Articolo 11Articolo 13
Versione
1 ottobre 1982
Art. 12.
Oggetti diretti ad omonimi

Nel caso previsto dall'art. 88 del codice postale, l'invito alle persone che debbono presenziare all'apertura di corrispondenze o pacchi deve essere fatto con avviso raccomandato.
Delle operazioni di apertura deve essere redatto circostanziato verbale.
Non si procede all'apertura quando qualcuno degli omonimi sia in grado di fornire gli elementi atti a stabilire che la corrispondenza o il pacco gli appartiene.
Quando nessuna delle persone invitate si presenti per assistere alla apertura degli oggetti, questi si considerano come rifiutati.
Entrata in vigore il 1 ottobre 1982
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente