Articolo 155 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655
Articolo 154Articolo 156
Versione
1 ottobre 1982
Art. 155.
Modalita' di recapito dei pieghi

Salvo quanto e' disposto dall'articolo seguente, la consegna del piego dev'essere fatta all'indirizzo del destinatario, anche se questi sia abbonato al casellario postale e personalmente al destinatario, anche se dichiarato fallito.
Se la consegna non puo' essere fatta personalmente al destinatario, il piego e' consegnato ad uno della famiglia con lui convivente od a persona addetta alla casa od al servizio del destinatario, purche' il consegnatario sia sano di mente e di eta' maggiore di quattordici anni.
Nella impossibilita' di effettuarla al destinatario in persona, la consegna puo' essere fatta al portiere nel solo caso che esso sia all'esclusivo servizio del destinatario medesimo.
I pieghi diretti a militari in caserma, a detenuti, a ricoverati in ospedali, case di cura, di riposo, a dipendenti di stabilimenti devono essere consegnati personalmente al destinatario.
Nel caso in cui non sia possibile provvedere a norma dei precedenti commi i pieghi sono subito rinviati al mittente con l'annotazione dei motivi della mancata notifica.
L'avviso di ricevimento dev'essere sottoscritto dalla persona alla quale e' consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma dev'essere seguita dalla indicazione della qualita' del consegnatario.
Nel caso in cui il destinatario sia impossibilitato a firmare, la consegna deve essere fatta alla presenza di due testimoni che devono apporre la propria firma sia sul registro di consegna che sull'avviso di ricevimento.
Entrata in vigore il 1 ottobre 1982
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