Articolo 161 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655
Articolo 160Articolo 162
Versione
1 ottobre 1982
Art. 161.
Notificazione dei verbali di contravvenzione al codice stradale

Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono anche applicabili alla notificazione dei verbali di contravvenzione alle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, sulla circolazione stradale, da parte dell'ufficio al quale appartiene il funzionario o l'agente che ha accertato la contravvenzione.
Nel caso in cui il predetto ufficio possa avvalersi del disposto dell'art. 54 del codice postale le tasse di spedizione dei pieghi sono poste a carico del destinatario.
Se il destinatario, o le persone alle quali e' autorizzata la consegna del piego, rifiutino di pagare le predette tasse il piego si considera rifiutato e la notificazione si ha come eseguita.
Entrata in vigore il 1 ottobre 1982
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