Articolo 47 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655
Articolo 46Articolo 48
Versione
1 ottobre 1982
Art. 47.
Caselle postali

Negli uffici possono essere poste a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, purche' di eta' non inferiore ai diciotto anni e verso pagamento di un nolo mensile, caselle speciali chiuse od aperte, in cui viene inserita la corrispondenza diretta al richiedente medesimo.
Ciascuna casella deve servire per una sola persona, per un solo ufficio, per un solo istituto o per una sola ditta. E' consentito, pero', elio una stessa casella serva promiscuamente piu' ditte o persone, purche' il noleggiatore di essa paghi, per ciascuna ditta o persona che entra in concorso, un nolo aggiunto equivalente a due terzi del nolo principale.
Oltre al pagamento del nolo l'utente della casella chiusa deve costituire un deposito a titolo di garanzia, nella misura stabilita con i provvedimenti tariffari di cui all'art. 7 del codice postale.
Entrata in vigore il 1 ottobre 1982
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