Articolo 38 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655
Articolo 37Articolo 39
Versione
1 ottobre 1982
Art. 38.
Recapito delle corrispondenze a domicilio

Le corrispondenze ordinarie recapitate dai portalettere possono essere immesse nelle apposite cassette domiciliari, consegnate alle persone di famiglia dei destinatari, od ai portieri delle case o degli alberghi ove i destinatari dimorino, o lasciate nei negozi, stabilimenti, uffici, manifatture e simili, cui i destinatari stessi siano addetti.
Le corrispondenze raccomandate possono essere consegnate dai portalettere a persone di famiglia dei destinatari, ai medesimi conviventi, ai portieri delle case od ai direttori di alberghi, negozi, stabilimenti, uffici, manifatture o simili, ove i destinatari siano alloggiati o addetti. E' fatta eccezione per le corrispondenze raccomandate sulle quali sia stata aggiunta l'indicazione "a lui solo" od altra equivalente, nel quale caso non possono essere consegnate a terzi.
Le corrispondenze assicurate devono essere consegnate esclusivamente ai destinatari o, salvo che rechino l'indicazione "a lui solo i od altra equivalente, anche ai loro rappresentanti muniti di deleghe o di procure ai sensi dei commi quarto, quinto e sesto del precedente art. 37.
E' applicabile alle ricevute di consegna delle raccomandate e delle assicurate il disposto del terz'ultimo capoverso del precedente art.
37.
Entrata in vigore il 1 ottobre 1982
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