Articolo 105 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655
Articolo 104Articolo 106
Versione
1 ottobre 1982
Art. 105.
Difetto di integrita' esterna: apertura dell'oggetto e redazione di apposito verbale

Ai fini dell'eventuale responsabilita' dell'Amministrazione, il difetto della integrita' esterna degli oggetti assicurati deve essere contestato in presenza degli agenti dell'Amministrazione all'atto del ritiro degli oggetti stessi. In tal caso si procede all'apertura con le norme e cautele stabilite dall'Amministrazione, redigendo apposito verbale.
Valgono per la distribuzione degli oggetti assicurati le disposizioni del precedente art. 100.
Entrata in vigore il 1 ottobre 1982
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