Articolo 11 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655
Articolo 10Articolo 12
Versione
1 ottobre 1982
Art. 11.
Verifiche delle corrispondenze e dei pacchi

Il controllo sulle corrispondenze, agli effetti doganali, spetta alle persone addette ai servizi postali.
Qualora i funzionari ed agenti della dogana, gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza abbiano ragione di sospettare che nelle corrispondenze o nei pacchi siano contenuti oggetti di provenienza furtiva o spediti in contravvenzione a disposizioni di legge o di regolamento possono, d'intesa con gli impiegati postali, aprire i pacchi e le corrispondenze, fatta eccezione per quelle epistolari.
E' vietato alle persone indicate nel comma precedente, salvo in caso di flagrante reato, ed a qualsiasi altra persona di introdursi, per procedere a perquisizioni o per altri motivi, negli stabilimenti postali, nelle vetture delle ferrovie o negli scompartimenti destinati al servizio delle poste sulle vetture stesse, sulle tranvie, sui piroscafi, sui velivoli e sugli autoveicoli senza autorizzazione dell'Amministrazione o dell'autorita' giudiziaria.
E' consentito in ogni caso alle persone di cui al secondo comma di visitare i veicoli postali provenienti o diretti all'estero.
Entrata in vigore il 1 ottobre 1982
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