Articolo 42 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655
Articolo 41Articolo 43
Versione
1 ottobre 1982
Art. 42.
Diritti del mittente sulle corrispondenze

Fino a che non sia stata effettuata la consegna al destinatario, il mittente di un oggetto di corrispondenza puo' chiederne la restituzione o la modifica dell'indirizzo.
La relativa domanda viene trasmessa in conformita' alla richiesta, per posta o per telegrafo; per ogni domanda il mittente deve pagare, oltre al diritto speciale, la tassa corrispondente ad una lettera semplice raccomandata nonche', nel caso in cui abbia chiesto l'inoltro per telegrafo, la tassa del telegramma.
I francobolli apposti sulle corrispondenze che non abbiano avuto corso, perche' richieste dai mittenti, vengono annullati e le corrispondenze non francate, o francate insufficientemente, sono sottoposte ad una tassa pari al doppio di quella mancante.
Entrata in vigore il 1 ottobre 1982