Articolo 33 del Regolamento del Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655
Articolo 32Articolo 34
Versione
1 ottobre 1982
Art. 33.
Bollatura delle corrispondenze

Fatta eccezione per le corrispondenze spedite in abbonamento postale o con le altre particolari procedure stabilite dall'Amministrazione e per quelle francate a macchina, per le quali sono applicabili le disposizioni del successivo art. 250, sulle corrispondenze accettate allo sportello e su quelle estratte dalle buche o dalle cassette d'impostazione e' impresso, dalla parte dell'indirizzo, il bollo a data dell'ufficio postale.
Le corrispondenze tassate ai sensi del secondo comma dell'art. 44 del codice postale possono essere chiuse in apposite buste recanti l'indirizzo dei rispettivi destinatari.
Entrata in vigore il 1 ottobre 1982
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