Art. 36.
Distribuzione delle corrispondenze
Salvo le disposizioni contenute nel successivo capo VII del titolo III per le corrispondenze da recapitarsi per espresso, le corrispondenze, siano francate o sottoposte a tassa a carico dei destinatari, sono distribuite per mezzo dei portalettere o agli sportelli degli uffici.
Sono distribuiti per mezzo dei portalettere, a meno che il destinatario non abbia disposto diversamente, oltre le lettere, i pieghi ed i campioni o pacchetti postali, anche le carte manoscritte, le stampe e gli altri oggetti di corrispondenza non eccedenti per ciascun destinatario e per ciascuna distribuzione il peso stabilito dai provvedimenti tariffari e che rechino l'indicazione del recapito o che siano indirizzati a persone il cui recapito sia conosciuto.
Sono distribuite in ufficio le corrispondenze fermo posta, quelle dirette alle amministrazioni dello Stato, quelle dirette agli uffici pubblici od a localita' non servite da portalettere e tutte le altre che, per qualunque ragione, non possano essere recapitate a domicilio.
In via d'eccezione, pero', possono essere fatte recapitare nelle loro sedi anche le corrispondenze dirette agli uffici statali o ad uffici pubblici quando siano in tale quantita' che il loro recapito non possa intralciare il servizio dei privati.
Il recapito delle assicurate e degli oggetti gravati di assegno e' subordinato ai limiti di valore stabiliti nei provvedimenti tariffari.
Deve essere dato avviso ai destinatari dell'arrivo di corrispondenza che, per il loro peso, per disposizioni speciali o per altre cause eccezionali, non e' possibile recapitare a domicilio.
Distribuzione delle corrispondenze
Salvo le disposizioni contenute nel successivo capo VII del titolo III per le corrispondenze da recapitarsi per espresso, le corrispondenze, siano francate o sottoposte a tassa a carico dei destinatari, sono distribuite per mezzo dei portalettere o agli sportelli degli uffici.
Sono distribuiti per mezzo dei portalettere, a meno che il destinatario non abbia disposto diversamente, oltre le lettere, i pieghi ed i campioni o pacchetti postali, anche le carte manoscritte, le stampe e gli altri oggetti di corrispondenza non eccedenti per ciascun destinatario e per ciascuna distribuzione il peso stabilito dai provvedimenti tariffari e che rechino l'indicazione del recapito o che siano indirizzati a persone il cui recapito sia conosciuto.
Sono distribuite in ufficio le corrispondenze fermo posta, quelle dirette alle amministrazioni dello Stato, quelle dirette agli uffici pubblici od a localita' non servite da portalettere e tutte le altre che, per qualunque ragione, non possano essere recapitate a domicilio.
In via d'eccezione, pero', possono essere fatte recapitare nelle loro sedi anche le corrispondenze dirette agli uffici statali o ad uffici pubblici quando siano in tale quantita' che il loro recapito non possa intralciare il servizio dei privati.
Il recapito delle assicurate e degli oggetti gravati di assegno e' subordinato ai limiti di valore stabiliti nei provvedimenti tariffari.
Deve essere dato avviso ai destinatari dell'arrivo di corrispondenza che, per il loro peso, per disposizioni speciali o per altre cause eccezionali, non e' possibile recapitare a domicilio.