Articolo 3 del Decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310
Articolo 2Articolo 4
Versione
14 gennaio 2005
Art. 3. Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 5 del 2003 1. All' articolo 8 del decreto legislativo n. 5 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole: «da parte del convenuto» sono soppresse;
b) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dalla scadenza del relativo termine»;
c) al comma 2, lettera b), le parole: «se ha chiamato» sono sostituite dalle seguenti: «se sono stati chiamati»;
d) al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dalla scadenza del relativo termine»;
e) al comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dalla scadenza del relativo termine»;
f) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Se nel processo sono costituite piu' di due parti, l'istanza di fissazione dell'udienza notificata da una di esse perde efficacia qualora, nel termine assegnato, un'altra parte notifichi una memoria o uno scritto difensivo.».
Entrata in vigore il 14 gennaio 2005
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente