Art. 1. Articolo unico.
Il vigente statuto per la "Cassa sovvenzioni per i personali dei ruoli degli Uffici amministrativi dei Ministeri delle finanze, del tesoro e delle Intendenze di finanza", approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 325 dei 26 ottobre 1946 , e' sostituito da quello annesso al presente decreto, vistato dai Ministri per le finanze, per il tesoro e per il bilancio.
Detto Ente assume la nuova denominazione di: "Cassa sovvenzioni per i personali dell'Amministrazione finanziaria".