Articolo 4 del Decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328
Articolo 3Articolo 5
Versione
23 settembre 1998
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Versione
22 novembre 1998
Art. 4. (( (Disciplina delle procedure esecutive pendenti alla data di
entrata in vigore della legge 3 agosto 1998, n. 302). )) (( 1. Dopo l' articolo 13 della legge 3 agosto 1998, n. 302 , e' aggiunto il seguente:
"Art. 13-bis (Norma transitoria). - 1. Per i procedimenti esecutivi nei quali sia gia' stata presentata istanza di vendita alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'allegazione della documentazione prevista dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile , come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e' di quattro mesi per le procedure esecutive immobiliari nelle quali il ricorso di cui al primo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile e' stato depositato entro il 31 dicembre 1995, di sei mesi se il ricorso e' stato depositato entro il 31 dicembre 1996, di nove mesi se il ricorso e' stato depositato entro il 31 dicembre 1997 e di dodici mesi se il ricorso e' stato depositato entro la data di entrata in vigore della presente legge".
2. Il termine per l'allegazione della documentazione di cui all' articolo 13-bis della legge 3 agosto 1998, n. 302 , introdotto dal comma 1 del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ))
Entrata in vigore il 22 novembre 1998
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