Articolo 4 del Decreto 7 settembre 1994, n. 604
Articolo 3Articolo 5
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13 novembre 1994
Art. 4. Categorie di documenti inaccessibili concernenti notizie sulla vita
privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni. 1. Ai sensi dell' art. 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 , in relazione all'esigenza di salvaguardare notizie concernenti la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese, associazioni, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:
a) documenti concernenti giudizi o valutazioni relativi a procedure non concorsuali concernenti il personale destinatario delle attivita' di formazione dell'istituto diplomatico;
b) rapporti informativi sul personale del Ministero
nonche' note caratteristiche a qualsiasi titolo compilate
sul predetto personale;
c) accertamenti medico legali e relativa documentazione;
d) accertamenti medico legali per il riconoscimento della dipendenza di infermita' da cause di servizio, per la liquidazione di equo indennizzo e pensione privilegiata, per il cambio di profilo professionale;
e) documentazione di carattere tecnico attestante la sussistenza di condizioni psicofisiche che costituiscano il presupposto dell'adozione di provvedimenti amministrativi ovvero che sia comunque utilizzabile ai fini dell'attivita' amministrativa;
f) documenti ed atti comunque relativi alla salute delle persone;
g) documentazione attinente alle posizioni singole degli interessati nell'ambito dei lavori delle commissioni di avanzamento fino alla conclusione delle operazioni;
h) documentazione matricolare e concernente situazioni private dell'impiegato;
i) documentazione attinente all'attivita' istruttoria in pendenza di procedimenti penali e disciplinari nonche' concernente l'istruzione dei ricorsi amministrativi;
l) documentazione attinente ad inchieste ispettive sommarie e formali;
m) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio;
n) segnalazioni ed atti istruttori in materia di esposti informali di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali, ecc. nelle materie attinenti a procedimenti riservati disciplinati dal presente regolamento;
o) relazioni e pareri al Ministro sull'attivita' di consigli, comitati, commissioni, gruppi di studio e/o di lavoro nelle materie attinenti a procedimenti riservati disciplinati dal presente regolamento;
p) documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attivita' amministrativa;
q) dichiarazioni di riservatezza e relativi atti istruttori dei documenti conservati negli archivi di Stato concernenti situazioni puramente private di persone o processi penali, secondo quanto previsto dall' art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 1409 ;
r) verbalizzazione delle sedute della commissione indennizzi prevista dall' art. 208 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967 e documentazione relativa agli atti istruttori di detta commissione;
s) documenti attinenti ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorso o di procedimenti di selezione del personale, nonche' atti e documenti comunque oggetto di dette procedure ed in particolare gli elaborati dei candidati, fino all'esaurimento delle operazioni concorsuali;
t) relazioni ispettive relative a verifiche amministrativo-contabili svolte presso rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari all'estero, rapporti alla procura generale della Corte dei conti e richieste o relazioni di detta procura ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilita' amministrative, contabili o penali;
u) documenti relativi ai ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, nonche' la relazione all'on. Ministro contenente la richiesta di parere al Consiglio di Stato, nei ricorsi straordinari al Capo dello Stato nelle materie attinenti a procedimenti riservati disciplinati dal presente regolamento;
v) atto di autorizzazione al trasferimento di infermo ex art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 31 luglio 1980 , nei limiti connessi all'esigenza di mantenere riservate le notizie sulle condizioni di salute;
z) attestazioni di titolarita' del diritto all'assistenza sanitaria all'estero di dipendenti del Ministero degli affari esteri ( ex art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 31 luglio 1980 ), nei limiti connessi all'esigenza di mantenere riservate le notizie sulle condizioni di salute;
aa) provvedimento di autorizzazione al personale in servizio all'estero ad ottenere, a spese del Ministero degli esteri, un esame medico generale di controllo per se' e per i familiari a carico, ogni biennio o al momento del rientro
al Ministero ( ex art. 210 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 5 gennaio 1967 ), nei limiti connessi all'esigenza di mantenere riservate le notizie sulle condizioni di salute;
bb) documenti concernenti procedure relative al rilascio di carte di identita' al personale di carriera delle ambasciate, dei consolati stranieri in Italia, delle rappresentanze diplomatiche presso la Santa Sede, lo SMOM, gli organismi internazionali, nei limiti in cui il diniego di accesso e' strettamente connesso alle esigenze riportate all'inizio del presente articolo;
cc) documenti riguardanti lo status di rifugiato, nei limiti in cui il diniego di accesso e' strettamente connesso alle esigenze riportate all'inizio del presente articolo;
ee) carteggi in materia di assicurazioni all'esportazione SACE e Mediocredito centrale, schede sulle promesse di garanzia, garanzie assicurative, verbali delle riunioni, nei limiti in cui il diniego di accesso e' strettamente connesso alle esigenze riportate all'inizio
del presente articolo.
Note dell'art. 4:
- Per il testo dell' art. 8, comma 5, lettera d), del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 , si veda in nota alle premesse.
- Il testo dell' art. 21 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 (Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato) e' il seguente:
"Art. 21 (Limiti alla consultabilita' dei documenti). - I documenti conservati negli archivi di Stato sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli di carattere riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili 50 anni dopo la loro data, e di quelli riservati relativi a situazioni puramente private di persone, che lo diventano dopo 70 anni. I documenti dei processi penali sono consultabili 70 anni dopo la data della conclusione del procedimento.
Il Ministro per l'interno, previo parere del direttore dell'archivio di Stato competente e udita la giunta del Consiglio superiore degli archivi, puo' permettere, per motivi di studio, la consultazione di documenti di carattere riservato anche prima della scadenza dei termini indicati nel comma precedente.
I documenti di proprieta' dei privati, e da questi depositati negli archivi di Stato o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredita' o legato, sono assoggettati alla disciplina stabilita dal primo e dal secondo comma del presente articolo.
I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredita' o legato documenti agli archivi di Stato, possono tuttavia porre la condizione della non consultabilita' di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, come pure quella generale stabilita dal primo comma, non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata. La limitazione e' altresi' inoperante nei confronti degli aventi causa dei depositanti, dei donanti, dei venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali ai quali siano interessati per il titolo d'acquisto".
- L' art. 208 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 , e' il seguente:
"Art. 208 (Indennizzo per i danni). - Al personale in servizio all'estero che abbia subi'to danni ai propri beni in conseguenza di disordini, fatti bellici nonche' di eventi connessi con la sua posizione all'estero e' concesso un indennizzo proporzionale alla entita' del danno subito secondo i criteri e le modalita' stabiliti dal regolamento, sempre che i danni stessi non abbiano trovato integrale riparazione in sede giudiziale o extragiudiziale.
La misura dell'indennizzo e' fissata da una Commissione nominata per un biennio con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro e composta di un Ambasciatore in servizio o a riposo che la presiede, di tre funzionari del Ministero di grado non inferiore a consigliere di Ambasciata o equiparato, di un consigliere della Corte dei conti, del direttore della Ragioneria centrale, e di un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a ispettore generale o equiparata. Un funzionario di grado non inferiore a secondo segretario di Legazione o equiparato ha le funzioni di segretario della Commissione.
Le disposizioni di cui al comma ottavo dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , si applicano, nei limiti e con le modalita' stabiliti dal regolamento, anche ai familiari a carico i quali subiscano infermita' o perdita dell'integrita' fisica in conseguenza delle circostanze indicate nel primo comma".
- L' art. 6 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 618 , e' il seguente:
"Art. 6 (Trasferimento dell'infermo). - Tanto in regime convenzionale quanto in regime di assistenza indiretta le spese per il trasferimento dell'infermo e di un eventuale accompagnatore in Italia o da una localita' estera all'altra, resosi necessario per insufficienza di servizi o di attrezzature sanitarie o per necessita' derivanti dall'evento sanitario o da esso conseguenti, sono a carico dello Stato sempre che il trasferimento stesso sia stato preventivamente autorizzato per i soggetti di cui alla lettera A) del primo comma dell'art. 2 dell'autorita' consolare competente, sentito il Ministero della sanita', o nei casi di eccezionale gravita' ed urgenza, dal capo della rappresentanza o dell'ufficio consolare; per questi ultimi soggetti i titolari dei predetti uffici sono autorizzati ad anticipare il 50% dell'ammontare delle spese di viaggio.
Si prescinde dalla predetta autorizzazione solo nei casi di comprovata impossibilita' per l'interessato, per l'impresa o per chi altro l'assista, di collegarsi tempestivamente con la sede consolare".
- L'art. 15 del medesimo D.P.R. 31 luglio 1980, n. 618 , e' il seguente:
"Art. 15 (Norme transitorie per la prima applicazione del decreto). - Nella prima applicazione del presente decreto e fino a quando non sara' fornita l'appendice al libretto sanitario di cui all'art. 10, l'assistenza e' erogata sulla base di attestazioni rilasciate, di volta in volta, dall'amministrazione o ente pubblico di appartenenza o dalla unita' sanitaria locale o dal consolato territorialmente competente. In pendenza dell'approvazione dello schema-tipo di convenzione o della stipula delle stesse, l'assistenza e' assicurata, in forma indiretta, secondo le procedure previste dall'art. 7. Per gli incaricati locali di cui al n. 3) del punto B) dell'art. 2, continuano ad applicare le norme vigenti.
Fino a quando non sara' emanato il decreto di cui all'art. 11, il contributo per l'assistenza di malattia dovuto dai soggetti ivi indicati sara' trattenuto sulla retribuzione ad essi spettante e versato, a cura dell'amministrazione o ente di appartenenza, sull'apposito capitolo previsto al quinto comma dell'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ".
- L' art. 210 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 , e' il seguente:
"Art. 210 (Controllo medico periodico). - Il personale in servizio all'estero puo' chiedere ogni biennio o al momento del rientro al Ministero, un esame medico generale di controllo per se' e per i familiari a carico. Le spese dell'esame medico, che deve aver luogo a Roma presso gli ospedali indicati dal Ministero, sono a carico del Ministero. Possono altresi' essere rimborsate dal Ministero le spese per esami medici effettuati all'estero, qualora il personale o i familiari a carico non abbiano potuto godere in Italia del congedo spettante".
Entrata in vigore il 13 novembre 1994
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