Art. 2. Categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla
sicurezza, alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranita' nazionale ed alla continuita' e alla correttezza delle relazioni internazionali. 1. Ai sensi dell' art. 8, comma 5, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 , ed in relazione alla esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale, l'esercizio della sovranita' nazionale e la correttezza delle relazioni internazionali, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:
a) documenti concernenti le procedure di accreditamento dei diplomatici di carriera stranieri presso le ambasciate ed i consolati;
b) documenti concernenti procedure di assenso alla nomina di consoli onorari;
c) documenti concernenti procedure relative alla negoziazione ed alla stipula di accordi ed atti internazionali con altri Stati, sempre che gli stessi documenti od atti non siano stati pubblicati nel corso di conferenze internazionali;
d) documenti relativi alle visite di Stato, ufficiali e di lavoro italiane all'estero e straniere in Italia;
e) documenti relativi ai collegamenti telegrafici o satellitari tra le ambasciate a Roma e le rispettive capitali;
f) documenti relativi alla sicurezza delle rappresentanze diplomatiche straniere;
g) documenti relativi al contenzioso con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari stranieri in Italia;
h) documenti concernenti la sicurezza dei diplomatici stranieri in italia;
i) documenti concernenti l'attuazione della legge
n. 180/1992 sulle iniziative di pace ed umanitarie in sede
internazionale, nell'ambito e nei limiti in cui contengano
informazioni connesse alla sicurezza, alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranita' nazionale ed alla correttezza delle relazioni internazionali;
l) pareri ai fini della concessione dell'autorizzazione a pubblicare scritti sulla politica estera, da parte dei dipendenti dell'amministrazione ai sensi dell' art. 148 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967 ;
m) documenti concernenti le informazioni sul cittadino straniero che ha presentato domanda per ottenere la cittadinanza italiana, nell'ambito e nei limiti in cui contengano informazioni connesse alla sicurezza, alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranita' nazionale
ed alla continuita' ed alla correttezza delle relazioni internazionali;
n) atti concernenti la protezione diplomatica di connazionali aventi come oggetto valutazioni sulla attendibilita' delle parti interessate, sulla opportunita' e sulla modalita' degli interventi dell'amministrazione nei confronti delle autorita' di altri Paesi;
o) relazioni predisposte per organi esterni all'amministrazione (avvocatura generale dello Stato, Consiglio di Stato, ecc.) nelle materie attinenti a procedimenti riservati disciplinati dal presente regolamento;
p) documenti concernenti ispezioni del M.A.E. alle sedi all'estero;
q) documenti relativi alla sicurezza degli immobili in Italia compresa Villa Madama ed alla sicurezza delle aree riservate; documenti relativi alla sicurezza delle sedi italiane all'estero e del personale in servizio all'estero, nonche' i documenti relativi alla installazione delle misure passive ed attive di protezione delle sedi all'estero ivi incluse le forniture di apparecchiature di sicurezza ivi compreso il carteggio con autorita' straniere;
r) documenti relativi alle modalita' di trattazione dei documenti riservati;
s) documenti relativi agli apparati di comunicazione ed alle apparecchiature informatiche tempestizzate e quelle di comunicazione tra il Ministero degli affari esteri e gli uffici all'estero, nonche' quelli concernenti la loro consistenza, il loro movimento e le apparecchiature connesse al loro funzionamento;
t) documenti relativi ai regolamenti interni di sicurezza;
u) documenti relativi al personale responsabile della sicurezza e delle comunicazioni riservate;
v) documenti relativi al nulla osta di segretezza e documentazione correlata contenuta nei fascicoli personali;
z) documenti relativi ai piani di evacuazione presso il M.A.E. e gli uffici all'estero;
aa) documenti concernenti i rapporti con gli organi militari e di sicurezza nazionali ed internazionali (addetti militari, carabinieri, addetti anti droga, ecc.);
bb) documenti relativi ad attivita' di informazione interna ed internazionale;
cc) documenti relativi a terrorismo interno ed internazionale;
dd) atti concernenti l'organizzazione e la spedizione delle bolgette diplomatiche, la predisposizione dei viaggi di corriere accompagnato nonche' gli atti inerenti alla conservazione dei documenti necessari all'effettuazione dei viaggi di corriere;
ee) documenti relativi a istituzione, elevazione e declassamento di rappresentanze diplomatiche, uffici consolari di prima categoria e determinazione e variazione delle relative circoscrizioni, nell'ambito e nei limiti in cui contengono informazioni connesse alla sicurezza, alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranita' nazionale ed alla continuita' ed alla correttezza delle relazioni internazionali;
ff) documenti relativi all'istituzione, soppressione, elevazione e declassamento di consolati generali, consolati, vice consolati e agenzie consolari di seconda categoria, nell'ambito e nei limiti in cui contengono informazioni connesse alla sicurezza, alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranita' nazionale ed alla continuita' ed alla correttezza delle relazioni internazionali;
gg) documenti relativi all'attribuzione e soppressione della qualifica di prima classe ai consolati generali e
consolati di prima categoria, nell'ambito e nei limiti in cui
contengono informazioni connesse alla sicurezza, alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranita' nazionale ed alla continuita' ed alla correttezza delle relazioni internazionali;
hh) documenti relativi alla nomina di consoli generali onorari e consoli onorari nonche' autorizzazione a nomina (da parte del capo missione o del titolare dell'ufficio consolare di prima categoria) dei vice consoli e agenti consolari onorari;
ii) documenti relativi alla determinazione e variazione delle competenze dei funzionari onorari, nell'ambito e nei limiti in cui contengono informazioni connesse alla sicurezza, alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranita' nazionale ed alla continuita' ed alla correttezza delle relazioni internazionali;
ll) documenti relativi all'istituzione delle delegazioni diplomatiche speciali;
mm) documentazione concernente le gare d'appalto per le quali sia stata ritenuta opportuna la segretazione dei lavori;
nn) documenti concernenti l'attivita' della Unita' per le autorizzazioni di materiali di armamento (U.A.M.A.);
oo) documenti concernenti controlli all'esportazione di materiali sensibili, ed in particolare di quelli suscettibili di contribuire alla produzione di armi di distruzione di massa;
pp) documenti concernenti il disarmo ed il controllo degli armamenti, nonche' la non proliferazione nucleare, chimica, missilistica;
qq) comunicazioni dagli organi nazionali che trattano materie attinenti alla sicurezza nazionale;
rr) documenti che contengano valutazioni politiche
e/o attinenti allo stato dell'industria militare italiana;
ss) documenti di origine di altre amministrazioni,
enti od organizzazioni internazionali o fori multilaterali
la cui pubblicazione non e' da questi prevista;
tt) lavori preparatori e documentazione predisposta in vista di incontri bilaterali e multilaterali;
uu) documenti che contengano, a qualsiasi titolo, informazioni industriali o commerciali concernenti l'attivita' di imprese o enti, ivi comprese le notizie sui brevetti, sulle tecnologie avanzate e sulle strategie di penetrazione industriale in Paesi esteri, nell'ambito e nei limiti in cui contengono informazioni connesse alla sicurezza, alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranita' nazionale ed alla continuita' ed alla correttezza delle relazioni internazionali;
vv) comunicazioni, rapporti e documenti provenienti dalle rappresentanze ed uffici consolari all'estero sulla situazione politica ed economica dei Paesi di accreditamento, nonche' comunicazioni rapporti e documenti provenienti dalle rappresentanze o delegazioni presso organizzazioni internazionali e fori multilaterali riguardanti l'attivita' di detti organismi;
zz) telegrammi WEUCOM e COREU rispettivamente in ambito UEO e in ambito Comunita' europea;
aaa) documentazione concernente l'applicazione delle sanzioni decretate dalle Nazioni Unite o da altre sedi multilaterali competenti;
bbb) documentazione per la preparazione delle riunioni CIPE;
ccc) documentazione concernente il sequestro di natanti, aeromobili ed altri mezzi sia italiani, da parte di autorita' straniere, sia stranieri, da parte di autorita' italiane, nell'ambito e nei limiti in cui contengono informazioni connesse alla sicurezza, alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranita' nazionale ed alla continuita' ed alla correttezza delle relazioni internazionali;
ddd) documentazione relativa al rilascio delle autorizzazioni per i voli che comportano il sorvolo o lo scalo dello spazio aereo nazionale, nell'ambito e nei limiti in cui contengono informazioni connesse alla sicurezza, alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranita' nazionale ed alla continuita' ed alla correttezza delle relazioni internazionali;
eee) atti e documenti preparatori per gli organi deliberanti per la realizzazione di interventi e iniziative attinenti il settore della cooperazione nelle materie attinenti a procedimenti riservati disciplinati dal presente regolamento;
fff) documenti attinenti allo studio, sotto l'aspetto politico dei problemi e delle situazioni internazionali, ivi compresa la situazione interna degli Stati esteri, nonche' i documenti inerenti la trattazione delle questioni di carattere bilaterale e multilaterale che attengono ai rapporti politici con gli Stati, con le Organizzazioni internazionali ed i fori multilaterali esistenti;
ggg) carteggi scambiati dall'amministrazione con i rappresentanti degli Stati esteri in Italia ed esponenti dei Governi e delle amministrazioni degli Stati esteri;
hhh) documenti concernenti autorizzazione o diniego di visti per lavoro subordinato, turismo, studio, lavoro autonomo, culto, visita familiare, ricongiungimento familiare, missione, cure mediche, nonche' quelli concernenti autorizzazione o diniego di visti di pertinenza del Cerimoniale, nell'ambito e nei limiti in cui contengano informazioni connesse alla sicurezza alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranita' nazionale e alla correttezza delle relazioni internazionali;
iii) documenti attinenti all'istruttoria delle richieste di consultazione di documenti presentate all'Archivio storico, nell'ambito e nei limiti in cui contengano informazioni connesse alla sicurezza alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranita' nazionale e alla correttezza delle relazioni internazionali;
lll) documenti concernenti la concessione di borse di studio, premi di studio e sussidi alle persone da parte di Governi stranieri a cittadini italiani e da parte del Governo italiano a cittadini stranieri nonche' documenti concernenti sussidi ad enti nazionali ed internazionali per la concessione di borse di studio, nell'ambito e nei limiti in cui contengano informazioni connesse alla sicurezza alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranita' nazionale e alla correttezza delle relazioni internazionali.
Note all'art. 2:
- Per il testo dell' art. 8, comma 5, lettera a), del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 , si veda in nota alle premesse.
- Il testo della legge 6 febbraio 1992, n. 180 , e' il seguente:
"Art. 1. - Per consentire la partecipazione italiana ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, sono autorizzati interventi da realizzarsi sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi sia attraverso l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri aventi finalita' di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani.
Art. 2. - Le organizzazioni e gli enti di rilievo internazionale di cui al comma 1 sono indicati in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro degli affari esteri previo parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari, che viene aggiornato annualmente.
In considerazione di circostanze particolari il Ministro degli affari esteri puo' inoltre autorizzare, per gli interventi al comma 1, contributi ad organizzazioni ed enti non compresi nel detto elenco, per singole e circoscritte iniziative, previa comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.
Art. 3. - Il Ministro degli affari esteri invia annualmente al Parlamento una relazione circa le iniziative avviate in attuazione della presente legge, il loro sviluppo e la loro conclusione, allegando a tal fine un rendiconto.
Art. 4. - Le somme per le attivita' previste dalla presente legge non impegnate in ciascun anno possono esserlo nell'anno successivo.
Art. 5. - Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire tre miliardi annui a decorrere dal 1991, si provvede per l'anno 1991 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali", e per il triennio 1992-1994 mediante corrispondente riduzione triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando il corrispondente accantonamento.
Art. 6. - Per le iniziative di cui alla presente legge destinate a Paesi in via di sviluppo, puo' essere annualmente utilizzata, oltre agli stanziamenti indicati nel comma 5, una quota non superiore all'1 per cento dello stanziamento del capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, da individuare con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 7. - Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
- L'art. n. 148 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 , e' il seguente:
"Art. 148 (Pubblicazioni e conferenze). - I dipendenti dell'Amministrazione degli affari esteri e coloro che svolgono attivita' nell'ambito dell'Amministrazione stessa sono tenuti, quando non si tratti di esercizio di funzioni di ufficio, ad ottenere la preventiva autorizzazione del Ministero per pubblicare scritti, anche se non firmati, effettuare conferenze o interventi orali in pubblico o diretti al pubblico, concedere interviste o parteciparvi, su argomenti di carattere politico connessi con l'attivita' dell'Amministrazione o che comunque abbiano attinenza con le relazioni internazionali".
sicurezza, alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranita' nazionale ed alla continuita' e alla correttezza delle relazioni internazionali. 1. Ai sensi dell' art. 8, comma 5, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 , ed in relazione alla esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale, l'esercizio della sovranita' nazionale e la correttezza delle relazioni internazionali, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:
a) documenti concernenti le procedure di accreditamento dei diplomatici di carriera stranieri presso le ambasciate ed i consolati;
b) documenti concernenti procedure di assenso alla nomina di consoli onorari;
c) documenti concernenti procedure relative alla negoziazione ed alla stipula di accordi ed atti internazionali con altri Stati, sempre che gli stessi documenti od atti non siano stati pubblicati nel corso di conferenze internazionali;
d) documenti relativi alle visite di Stato, ufficiali e di lavoro italiane all'estero e straniere in Italia;
e) documenti relativi ai collegamenti telegrafici o satellitari tra le ambasciate a Roma e le rispettive capitali;
f) documenti relativi alla sicurezza delle rappresentanze diplomatiche straniere;
g) documenti relativi al contenzioso con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari stranieri in Italia;
h) documenti concernenti la sicurezza dei diplomatici stranieri in italia;
i) documenti concernenti l'attuazione della legge
n. 180/1992 sulle iniziative di pace ed umanitarie in sede
internazionale, nell'ambito e nei limiti in cui contengano
informazioni connesse alla sicurezza, alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranita' nazionale ed alla correttezza delle relazioni internazionali;
l) pareri ai fini della concessione dell'autorizzazione a pubblicare scritti sulla politica estera, da parte dei dipendenti dell'amministrazione ai sensi dell' art. 148 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967 ;
m) documenti concernenti le informazioni sul cittadino straniero che ha presentato domanda per ottenere la cittadinanza italiana, nell'ambito e nei limiti in cui contengano informazioni connesse alla sicurezza, alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranita' nazionale
ed alla continuita' ed alla correttezza delle relazioni internazionali;
n) atti concernenti la protezione diplomatica di connazionali aventi come oggetto valutazioni sulla attendibilita' delle parti interessate, sulla opportunita' e sulla modalita' degli interventi dell'amministrazione nei confronti delle autorita' di altri Paesi;
o) relazioni predisposte per organi esterni all'amministrazione (avvocatura generale dello Stato, Consiglio di Stato, ecc.) nelle materie attinenti a procedimenti riservati disciplinati dal presente regolamento;
p) documenti concernenti ispezioni del M.A.E. alle sedi all'estero;
q) documenti relativi alla sicurezza degli immobili in Italia compresa Villa Madama ed alla sicurezza delle aree riservate; documenti relativi alla sicurezza delle sedi italiane all'estero e del personale in servizio all'estero, nonche' i documenti relativi alla installazione delle misure passive ed attive di protezione delle sedi all'estero ivi incluse le forniture di apparecchiature di sicurezza ivi compreso il carteggio con autorita' straniere;
r) documenti relativi alle modalita' di trattazione dei documenti riservati;
s) documenti relativi agli apparati di comunicazione ed alle apparecchiature informatiche tempestizzate e quelle di comunicazione tra il Ministero degli affari esteri e gli uffici all'estero, nonche' quelli concernenti la loro consistenza, il loro movimento e le apparecchiature connesse al loro funzionamento;
t) documenti relativi ai regolamenti interni di sicurezza;
u) documenti relativi al personale responsabile della sicurezza e delle comunicazioni riservate;
v) documenti relativi al nulla osta di segretezza e documentazione correlata contenuta nei fascicoli personali;
z) documenti relativi ai piani di evacuazione presso il M.A.E. e gli uffici all'estero;
aa) documenti concernenti i rapporti con gli organi militari e di sicurezza nazionali ed internazionali (addetti militari, carabinieri, addetti anti droga, ecc.);
bb) documenti relativi ad attivita' di informazione interna ed internazionale;
cc) documenti relativi a terrorismo interno ed internazionale;
dd) atti concernenti l'organizzazione e la spedizione delle bolgette diplomatiche, la predisposizione dei viaggi di corriere accompagnato nonche' gli atti inerenti alla conservazione dei documenti necessari all'effettuazione dei viaggi di corriere;
ee) documenti relativi a istituzione, elevazione e declassamento di rappresentanze diplomatiche, uffici consolari di prima categoria e determinazione e variazione delle relative circoscrizioni, nell'ambito e nei limiti in cui contengono informazioni connesse alla sicurezza, alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranita' nazionale ed alla continuita' ed alla correttezza delle relazioni internazionali;
ff) documenti relativi all'istituzione, soppressione, elevazione e declassamento di consolati generali, consolati, vice consolati e agenzie consolari di seconda categoria, nell'ambito e nei limiti in cui contengono informazioni connesse alla sicurezza, alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranita' nazionale ed alla continuita' ed alla correttezza delle relazioni internazionali;
gg) documenti relativi all'attribuzione e soppressione della qualifica di prima classe ai consolati generali e
consolati di prima categoria, nell'ambito e nei limiti in cui
contengono informazioni connesse alla sicurezza, alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranita' nazionale ed alla continuita' ed alla correttezza delle relazioni internazionali;
hh) documenti relativi alla nomina di consoli generali onorari e consoli onorari nonche' autorizzazione a nomina (da parte del capo missione o del titolare dell'ufficio consolare di prima categoria) dei vice consoli e agenti consolari onorari;
ii) documenti relativi alla determinazione e variazione delle competenze dei funzionari onorari, nell'ambito e nei limiti in cui contengono informazioni connesse alla sicurezza, alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranita' nazionale ed alla continuita' ed alla correttezza delle relazioni internazionali;
ll) documenti relativi all'istituzione delle delegazioni diplomatiche speciali;
mm) documentazione concernente le gare d'appalto per le quali sia stata ritenuta opportuna la segretazione dei lavori;
nn) documenti concernenti l'attivita' della Unita' per le autorizzazioni di materiali di armamento (U.A.M.A.);
oo) documenti concernenti controlli all'esportazione di materiali sensibili, ed in particolare di quelli suscettibili di contribuire alla produzione di armi di distruzione di massa;
pp) documenti concernenti il disarmo ed il controllo degli armamenti, nonche' la non proliferazione nucleare, chimica, missilistica;
qq) comunicazioni dagli organi nazionali che trattano materie attinenti alla sicurezza nazionale;
rr) documenti che contengano valutazioni politiche
e/o attinenti allo stato dell'industria militare italiana;
ss) documenti di origine di altre amministrazioni,
enti od organizzazioni internazionali o fori multilaterali
la cui pubblicazione non e' da questi prevista;
tt) lavori preparatori e documentazione predisposta in vista di incontri bilaterali e multilaterali;
uu) documenti che contengano, a qualsiasi titolo, informazioni industriali o commerciali concernenti l'attivita' di imprese o enti, ivi comprese le notizie sui brevetti, sulle tecnologie avanzate e sulle strategie di penetrazione industriale in Paesi esteri, nell'ambito e nei limiti in cui contengono informazioni connesse alla sicurezza, alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranita' nazionale ed alla continuita' ed alla correttezza delle relazioni internazionali;
vv) comunicazioni, rapporti e documenti provenienti dalle rappresentanze ed uffici consolari all'estero sulla situazione politica ed economica dei Paesi di accreditamento, nonche' comunicazioni rapporti e documenti provenienti dalle rappresentanze o delegazioni presso organizzazioni internazionali e fori multilaterali riguardanti l'attivita' di detti organismi;
zz) telegrammi WEUCOM e COREU rispettivamente in ambito UEO e in ambito Comunita' europea;
aaa) documentazione concernente l'applicazione delle sanzioni decretate dalle Nazioni Unite o da altre sedi multilaterali competenti;
bbb) documentazione per la preparazione delle riunioni CIPE;
ccc) documentazione concernente il sequestro di natanti, aeromobili ed altri mezzi sia italiani, da parte di autorita' straniere, sia stranieri, da parte di autorita' italiane, nell'ambito e nei limiti in cui contengono informazioni connesse alla sicurezza, alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranita' nazionale ed alla continuita' ed alla correttezza delle relazioni internazionali;
ddd) documentazione relativa al rilascio delle autorizzazioni per i voli che comportano il sorvolo o lo scalo dello spazio aereo nazionale, nell'ambito e nei limiti in cui contengono informazioni connesse alla sicurezza, alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranita' nazionale ed alla continuita' ed alla correttezza delle relazioni internazionali;
eee) atti e documenti preparatori per gli organi deliberanti per la realizzazione di interventi e iniziative attinenti il settore della cooperazione nelle materie attinenti a procedimenti riservati disciplinati dal presente regolamento;
fff) documenti attinenti allo studio, sotto l'aspetto politico dei problemi e delle situazioni internazionali, ivi compresa la situazione interna degli Stati esteri, nonche' i documenti inerenti la trattazione delle questioni di carattere bilaterale e multilaterale che attengono ai rapporti politici con gli Stati, con le Organizzazioni internazionali ed i fori multilaterali esistenti;
ggg) carteggi scambiati dall'amministrazione con i rappresentanti degli Stati esteri in Italia ed esponenti dei Governi e delle amministrazioni degli Stati esteri;
hhh) documenti concernenti autorizzazione o diniego di visti per lavoro subordinato, turismo, studio, lavoro autonomo, culto, visita familiare, ricongiungimento familiare, missione, cure mediche, nonche' quelli concernenti autorizzazione o diniego di visti di pertinenza del Cerimoniale, nell'ambito e nei limiti in cui contengano informazioni connesse alla sicurezza alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranita' nazionale e alla correttezza delle relazioni internazionali;
iii) documenti attinenti all'istruttoria delle richieste di consultazione di documenti presentate all'Archivio storico, nell'ambito e nei limiti in cui contengano informazioni connesse alla sicurezza alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranita' nazionale e alla correttezza delle relazioni internazionali;
lll) documenti concernenti la concessione di borse di studio, premi di studio e sussidi alle persone da parte di Governi stranieri a cittadini italiani e da parte del Governo italiano a cittadini stranieri nonche' documenti concernenti sussidi ad enti nazionali ed internazionali per la concessione di borse di studio, nell'ambito e nei limiti in cui contengano informazioni connesse alla sicurezza alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranita' nazionale e alla correttezza delle relazioni internazionali.
Note all'art. 2:
- Per il testo dell' art. 8, comma 5, lettera a), del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 , si veda in nota alle premesse.
- Il testo della legge 6 febbraio 1992, n. 180 , e' il seguente:
"Art. 1. - Per consentire la partecipazione italiana ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, sono autorizzati interventi da realizzarsi sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi sia attraverso l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri aventi finalita' di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani.
Art. 2. - Le organizzazioni e gli enti di rilievo internazionale di cui al comma 1 sono indicati in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro degli affari esteri previo parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari, che viene aggiornato annualmente.
In considerazione di circostanze particolari il Ministro degli affari esteri puo' inoltre autorizzare, per gli interventi al comma 1, contributi ad organizzazioni ed enti non compresi nel detto elenco, per singole e circoscritte iniziative, previa comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.
Art. 3. - Il Ministro degli affari esteri invia annualmente al Parlamento una relazione circa le iniziative avviate in attuazione della presente legge, il loro sviluppo e la loro conclusione, allegando a tal fine un rendiconto.
Art. 4. - Le somme per le attivita' previste dalla presente legge non impegnate in ciascun anno possono esserlo nell'anno successivo.
Art. 5. - Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire tre miliardi annui a decorrere dal 1991, si provvede per l'anno 1991 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali", e per il triennio 1992-1994 mediante corrispondente riduzione triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando il corrispondente accantonamento.
Art. 6. - Per le iniziative di cui alla presente legge destinate a Paesi in via di sviluppo, puo' essere annualmente utilizzata, oltre agli stanziamenti indicati nel comma 5, una quota non superiore all'1 per cento dello stanziamento del capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, da individuare con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 7. - Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
- L'art. n. 148 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 , e' il seguente:
"Art. 148 (Pubblicazioni e conferenze). - I dipendenti dell'Amministrazione degli affari esteri e coloro che svolgono attivita' nell'ambito dell'Amministrazione stessa sono tenuti, quando non si tratti di esercizio di funzioni di ufficio, ad ottenere la preventiva autorizzazione del Ministero per pubblicare scritti, anche se non firmati, effettuare conferenze o interventi orali in pubblico o diretti al pubblico, concedere interviste o parteciparvi, su argomenti di carattere politico connessi con l'attivita' dell'Amministrazione o che comunque abbiano attinenza con le relazioni internazionali".