Art. 6. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))
Versione
22 febbraio 1967
22 febbraio 1967
>
Versione
16 dicembre 2010
16 dicembre 2010
Commentari • 2
- 1. Fondazioni bancarie: storia di una ritenuta (1)https://www.fiscooggi.it/
- 2. Dichiarazione dei redditi credito esposto rimborso accertamento scadenza esclusioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 22 luglio 2016
Giurisprudenza • 12
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/03/2016, n. 5069Provvedimento: […]Leggi di più...
- fondamento·
- credito esposto in dichiarazione·
- scadenza del termine per l'accertamento·
- mancata adozione·
- esclusione·
- provvedimento dell'amministrazione finanziaria·
- cristalizzazione del diritto del contribuente·
- modalità di riscossione·
- riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972)·
- riscossione delle imposte·
- rimborsi·
- versamento diretto
- 2. Commissione Tributaria Regionale Toscana, sentenza 15/09/2005, n. 63Provvedimento: […] Commissione e' quella di cui all'art. 10-bis legge n. 1745/1962, introdotto dall'art. 6 D.L. n. 22/1967, riguardante l'esonero dalla ritenuta sui dividendi spettanti a determinate categorie di soggetti che hanno esclusivamente scopo di beneficenza, educazione ecc.Leggi di più...
- fondazioni bancarie·
- agevolazioni·
- applicabilita'
- 3. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/09/2007, n. 18980Provvedimento: […]Leggi di più...
- fondazioni bancarie·
- agevolazioni fiscali·
- condizioni·
- spettanza·
- onere della prova.·
- irpeg
- 4. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/06/2007, n. 13559Provvedimento: […] Come rilevato nella sentenza delle Sezioni Unite, l'accertamento de i requisito fissato dall'art. 10 - bis della legge 29 dicembro 1962, ri. 1745, introdotto dall'art. 6 del d.l. 21 febbraio 1967, n. 22, ( l'avere l'ento un esclusivo scopo di beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica ) costituisce, indubbiamente, 1' aspetto più rilevante ( anche se non esclusivo ) del problema. […]Leggi di più...
- fondazioni bancarie·
- atto di diniego·
- esenzione dalla ritenuta d'acconto sui dividendi da partecipazioni azionarie·
- motivazione dell'atto di diniego fondata su un solo motivo·
- esclusione·
- onere del contribuente di allegare e dimostrare tutti i presupposti per la concessione del beneficio·
- sussistenza·
- rilevanza·
- impugnazioni·
- esenzioni ed agevolazioni (benefici): in genere·
- tributi (in generale)
- 5. CGCE, n. C-222/04, Conclusioni dell'avvocato generale della Corte, Ministero dell'Economia e delle Finanze contro Cassa di Risparmio di Firenze SpA, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Cassa di Risparmio di San Miniato SpA, 27/10/2005Provvedimento: […] 2 – Istituzione di una ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari (GURI 7 gennaio 1963, n. 5, pag. 61), come integrata dall'art. 6 del decreto legge 21 febbraio 1967, n. 22, nuove disposizioni in materia di ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società (GURI 22 febbraio 1967, n. 47, pag. 1012), convertito, con modificazioni, in legge 21 aprile 1967, n. 209 (GURI 22 aprile 1967, n. 101, pag. 2099).Leggi di più...