Articolo 12 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503
Articolo 11Articolo 13
Versione
1 gennaio 1993
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Versione
1 gennaio 1998
Art. 12. Aliquote di rendimento 1. La tabella di cui all' articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67 , e' cosi' modificata:


Quote di pensione
corrispondenti
per ogni anno
di anzianita'
Quote di retribuzione eccedenti il limite contributiva
(espresse in percentuale del limite stesso) complessiva


- -
Sino al 33 per cento . . . . . . . . . . .. 1,60 Dal 33 per cento al 66 per cento . . . . .. 1,35 Dal 66 per cento al 90 per cento . . . . .. 1,10 Oltre il 90 per cento . . . . . . . . . . . 0,90

2. Le percentuali di riduzione derivanti dal raffronto tra le aliquote di rendimento operanti al di sotto del limite massimo della retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria e quelle di cui alla tabella determinata al comma 1 sono estese alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive, ai fini della determinazione della misura delle relative pensioni, fermi restando i limiti massimi di retribuzione pensionabile previsti dai singoli ordinamenti, ivi compresi quelli di cui all' art. 8 della legge 31 ottobre 1988, n. 480 e le percentuali di abbattimento operanti oltre i detti limiti se piu' elevate, fatta esclusione per i casi disciplinati ai sensi dell' articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 .
3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449)) .
Entrata in vigore il 1 gennaio 1998
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