Art. 12. Aliquote di rendimento 1. La tabella di cui all' articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67 , e' cosi' modificata:
Quote di pensione
corrispondenti
per ogni anno
di anzianita'
Quote di retribuzione eccedenti il limite contributiva
(espresse in percentuale del limite stesso) complessiva
- -
Sino al 33 per cento . . . . . . . . . . .. 1,60 Dal 33 per cento al 66 per cento . . . . .. 1,35 Dal 66 per cento al 90 per cento . . . . .. 1,10 Oltre il 90 per cento . . . . . . . . . . . 0,90
2. Le percentuali di riduzione derivanti dal raffronto tra le aliquote di rendimento operanti al di sotto del limite massimo della retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria e quelle di cui alla tabella determinata al comma 1 sono estese alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive, ai fini della determinazione della misura delle relative pensioni, fermi restando i limiti massimi di retribuzione pensionabile previsti dai singoli ordinamenti, ivi compresi quelli di cui all' art. 8 della legge 31 ottobre 1988, n. 480 e le percentuali di abbattimento operanti oltre i detti limiti se piu' elevate, fatta esclusione per i casi disciplinati ai sensi dell' articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 .
3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449)) .
Quote di pensione
corrispondenti
per ogni anno
di anzianita'
Quote di retribuzione eccedenti il limite contributiva
(espresse in percentuale del limite stesso) complessiva
- -
Sino al 33 per cento . . . . . . . . . . .. 1,60 Dal 33 per cento al 66 per cento . . . . .. 1,35 Dal 66 per cento al 90 per cento . . . . .. 1,10 Oltre il 90 per cento . . . . . . . . . . . 0,90
2. Le percentuali di riduzione derivanti dal raffronto tra le aliquote di rendimento operanti al di sotto del limite massimo della retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria e quelle di cui alla tabella determinata al comma 1 sono estese alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive, ai fini della determinazione della misura delle relative pensioni, fermi restando i limiti massimi di retribuzione pensionabile previsti dai singoli ordinamenti, ivi compresi quelli di cui all' art. 8 della legge 31 ottobre 1988, n. 480 e le percentuali di abbattimento operanti oltre i detti limiti se piu' elevate, fatta esclusione per i casi disciplinati ai sensi dell' articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 .
3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449)) .