Articolo 18 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503
Articolo 17
Versione
1 gennaio 1993
Art. 18. Entrata in vigore 1. Salvo quanto diversamente previsto da singoli articoli, le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 1993.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993
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