Articolo 103 - Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige
Articolo 105Articolo 107
Versione
5 dicembre 1972
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Versione
16 febbraio 2001
Art. 103.


((Per le modificazioni del presente Statuto si applica il
procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi
costituzionali.
L'iniziativa per le modificazioni del presente Statuto appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale.
I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa
governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della
Repubblica al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali, che
esprimono il loro parere entro due mesi.
Le modifiche allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale))
Entrata in vigore il 16 febbraio 2001
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