Articolo 20 - Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige
Articolo 19Articolo 21
Versione
5 dicembre 1972
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Versione
16 febbraio 2001
Art. 20.





I ((Presidenti delle Province)) esercitano le attribuzioni spettanti all'autorita' di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi ed incomodi, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai e domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti, di minori di anni diciotto.
Ai fini dell'esercizio delle predette attribuzioni i ((Presidenti
delle Province)) si avvalgono anche degli organi di polizia
statale, ovvero della polizia locale, urbana e rurale.
Le altre attribuzioni che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono al prefetto sono affidate ai questori.
Restano ferme le attribuzioni devolute ai sindaci quali ufficiali di pubblica sicurezza o ai funzionari di pubblica sicurezza distaccati.


Entrata in vigore il 16 febbraio 2001
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